[ CDM-1540287343-1 ]
1. Analogamente a quanto contenuto nell’art. 7 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori nonché delle aree che li generano, devono essere redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, trascritti nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2643 comma 2 bis del Codice Civile, nonché annotati, all’atto della loro trascrizione nei Registri Immobiliari, nell’apposito Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori previsto all’art. 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
[ CDM-1540287343-2 ]
2. Il Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori, di cui all’art. 7 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, è pubblico e consultabile.
[ CDM-1540287343-3 ]
3. Il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 32 della L.R. 12/2005 è integrato con le informazioni relative alla cessione dei diritti edificatori interessanti l’area per la quale è stato richiesto.
[ CDM-1540287343-4 ]
4. Ogni intervento che comporti utilizzazione dei diritti edificatori deve essere accompagnato dal certificato di cui al precedente comma.
[ CDM-1540287343-5 ]
5. Il Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori è tenuto dal competente ufficio il quale provvede ad aggiornarlo con effetto immediato.
[ CDM-1540287343-6 ]
6. Il Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori evidenzia inoltre le aree prive di diritto edificatorio in quanto divenute tali a seguito di cessione in proprietà delle stesse al Comune, ovvero tali a seguito di trasferimento dei diritti stessi tra privati.