[ CDM-1540204349-1 ]
1. Le disposizioni del precedente articolo 4 non si applicano alle attrezzature religiose esistenti e regolarmente assentite all’entrata in vigore della Legge Regionale n. 2/2015 recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 12 – Principi per la pianificazione delle attrezzature religiose”. Esse sono da ritenersi pertanto confermate nel loro uso, fatta salva la verifica della loro legittimità.
[ CDM-1540204349-2 ]
2. Per le attrezzature religiose esistenti riportate e per quelle non indicate nel Piano per le attrezzature religiose vale il relativo provvedimento o titolo abilitativo legittimo.
[ CDM-1540204349-3 ]
3. Per le attrezzature religiose esistenti ricadenti nei Parchi Regionali, vige l’azzonamento e le connesse normative di attuazione dei rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento (PTC).
[ CDM-1540204349-4 ]
4. All’aggiornamento delle attrezzature religiose esistenti, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di decentramento comunale.